Istanza di rateazione per sanzioni derivanti dalle violazioni del CdS


Che cosa e' e a che cosa serve: 
I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili. Può avvalersi della facoltà chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16.
Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Chi può presentarla: 
Può essere presentata dal proprietario del veicolo, dal responsabile della violazione o da soggetto delegato entro trenta giorni dalla contestazione.
Documentazione richiesta: 
  • Dichiarazione dei redditi, ISEE o autocertificazione, è possibile scaricare il modulo di Autocertificazione QUI
  • Copia documento di identità e codice fiscale
Informazioni Utili: 
Al termine dell’istruttoria da parte della Polizia Locale, all’interessato verrà comunicato l’esito e in caso positivo le modalità di pagamento.
La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all'articolo 204-bis.
In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento.
La ripartizione del pagamento segue il seguente schema:
  1. massimo n. 12 rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000
  2. massimo n. 24 rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000
  3. massimo n. 60 rate se l'importo dovuto supera euro 5.000
L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100.
In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni dell’art. 203 c. 3.
Normativa: 
  • Art. 202 bis del D.Lgs 285/1992
  • Art. 26 della L. 689/1981
  • Circolare n. 0006535 del Ministero dell’Interno
  • D.lgs. 118/2011 Allegato 4/2 punto 3.5
Responsabile del Procedimento: 
Dott. Gianluigi Soro
Ufficio di riferimento: 
Comando Polizia Locale